Art. 1.
(Obbligo e gratuità).

      1. L'istruzione è obbligatoria e gratuita fino a diciotto anni di età. In fase di prima attuazione della presente legge l'istruzione è obbligatoria fino a sedici anni di età. Fra i quattordici e i sedici anni di età l'obbligo si realizza in un biennio unitario. I primi otto anni dell'obbligo di istruzione costituiscono la scuola di base che è caratterizzata da un percorso educativo coerente e unitario. La gratuità della scuola dell'obbligo, ivi compresi i testi scolastici, è garantita a tutti fino all'ottavo anno della scuola di base; è altresì assicurata prioritariamente agli alunni frequentanti il biennio unitario appartenenti a famiglie con reddito fino a 25.000 euro annui. Al fine di favorire la rapida estensione dell'obbligo di istruzione a diciotto anni di età, alle famiglie degli alunni tra i sedici e i diciotto anni di età e titolari di redditi fino a 15.000 euro annui, sono assicurate forme di reddito minimo a parziale compensazione del ritardato ingresso dei figli nel mondo del lavoro.